(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 18 aprile 2005) Il consiglio regionale ha approvato ai sensi dell'Art. 123, secondo comma, della Costituzione; Il Governo ha promosso giudizio di legittimita' costituzionale conclusosi con sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 29 novembre 2004; Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata; LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Autonomia della Regione 1. L'Umbria e' Regione autonoma, parte costitutiva della Repubblica italiana una ed indivisibile nata dalla Resistenza, ed esercita le proprie funzioni nel rispetto della Costituzione. 2. La Regione riconosce il valore dell'unita' nazionale espresso nel Risorgimento. 3. La Regione opera, nel rispetto della laicita' delle istituzioni, per la piena attuazione dei principi della Costituzione e della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, riconoscendosi in particolare nei valori di liberta', democrazia, uguaglianza, solidarieta' e dell'identita' nazionale. 4. La Regione promuove il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunita' regionale e favorisce il processo democratico della riforma dello Stato e la piena realizzazione politica e sociale dell'Unione europea, fondata su principi e valori condivisi.