(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Umbria n. 17 del 18 aprile 2005)
    Il  consiglio  regionale  ha  approvato  ai  sensi dell'Art. 123,
secondo comma, della Costituzione;
    Il  Governo  ha  promosso giudizio di legittimita' costituzionale
conclusosi  con  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 378 del 29
novembre 2004;
    Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata;
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Autonomia della Regione
    1.   L'Umbria   e'  Regione  autonoma,  parte  costitutiva  della
Repubblica  italiana  una  ed  indivisibile nata dalla Resistenza, ed
esercita le proprie funzioni nel rispetto della Costituzione.
    2.  La Regione riconosce il valore dell'unita' nazionale espresso
nel Risorgimento.
    3.   La   Regione   opera,  nel  rispetto  della  laicita'  delle
istituzioni,  per la piena attuazione dei principi della Costituzione
e    della    dichiarazione   universale   dei   diritti   dell'uomo,
riconoscendosi  in  particolare  nei  valori di liberta', democrazia,
uguaglianza, solidarieta' e dell'identita' nazionale.
    4. La Regione promuove il progresso civile, sociale, culturale ed
economico   della   comunita'   regionale  e  favorisce  il  processo
democratico  della  riforma  dello  Stato  e  la  piena realizzazione
politica  e sociale dell'Unione europea, fondata su principi e valori
condivisi.